MINISTERO DEI TRASPORTI
Prot. n. 77935
Roma, 10 agosto 2007
E' stato sottoposto a questo Ufficio l'esame del caso di una cittadina ucraina, che intende conseguire la patente di guida in Italia ed è in possesso di documenti (permesso di soggiorno, passaporto e carta di identità) riportanti luoghi di nascita diversi.
Premesso che il permesso di soggiorno non costituisce un documento di identificazione personale (
cfr. circ. 399/M352 del 07/07/2004) e pertanto non va preso in considerazione per i dati anagrafici dei candidati o conducenti, si invitano codesti Uffici ad acquisire detti dati anagrafici dalla carta di identità, ove il soggetto interessato ne sia in possesso, avendo la residenza anagrafica in Italia, ovvero dal passaporto se il richiedente è in possesso soltanto di detto documento.Qualora la carta di identità o il passaporto non contengano tutti i dati necessari, ad esempio: Data di nascita 00-00-0000, oppure -----1970; Luogo di nascita -----, deve essere richiesto un certificato di nascita emesso dalla competente Autorità del luogo e tradotto secondo le consuete modalità.
Se anche in presenza del certificato di nascita non è possibile rilevare i dati in questione non potrà procedersi all'accettazione della pratica e sarà opportuno segnalare il caso a questa Sede.
Dette disposizioni vengono fornite in attesa di ricevere istruzioni in merito dal Ministero dell'Interno, già da tempo investito della questione con diverse note, rimaste ad oggi prive di riscontro.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Prot. n. 399/M352
Roma, 7 luglio 2004
OGGETTO: Permesso di soggiorno - Validità quale documento di riconoscimento
Su richiesta di parere formulato dall'Automobile Club d'Italia, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito che, in assenza di una espressa previsione normativa, al permesso di soggiorno non può essere attribuito valore di documento di riconoscimento, trattandosi esclusivamente di una autorizzazione a risiedere regolarmente nel nostro Paese.
Pertanto, alla luce del predetto chiarimento si dispone l'abrogazione del paragrafo D, penultimo capoverso, della circolare prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001, il quale recita: "Dal combinato disposto di cui ai citati artt. 1, comma 1, let. d) e 35, comma 2, del T.U. si ricava, inoltre, che anche il permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini stranieri può essere trattato alla stregua di un valido documento di identità se munito di fotografia e di timbro, o altra segnatura equivalente, apposta dall'autorità di polizia che lo ha rilasciato.".
Gli uffici in indirizzo, pertanto, avranno cura che, ai fini dell'accesso agli sportelli da parte dei cittadini extracomunitari, gli stessi esibiscano, unitamente al permesso di soggiorno, anche un valido documento di identità.
Nel caso il cui predetto accesso avvenga per il tramite di soggetti terzi legittimati (Autoscuole, Studi di consulenza, delegati, ecc.), dovranno essere acquisite agli atti le fotocopie di entrambi i predetti documenti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dr. ing. Amedeo Fumero