Capo II
Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri
Art. 13.
Finalita'
1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva
n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo
1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Nota all'art. 13:
- L'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, citata
nelle premesse cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
"A" e "B".
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/ CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva
2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva
2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati "A" e
"B", ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.".
Art. 14.
Qualificazione e formazione
1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente
autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e'
richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata
all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione
periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.
2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o
alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.".
Note all'art. 14:
- L'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, reca: "Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori.".
- Si riporta il testo dell'art. 115, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Chi guida veicoli o conduce
animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche'
non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera
c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 311 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495,
recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada":
"Art. 311 (Art. 116 Cod. Str. - Requisiti per il
rilascio del CAP). - 1. Per il rilascio del CAP, a seconda
del tipo richiesto, e' necessaria la titolarita' della
patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la guida di autobus;
negli altri casi;
KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze
altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.
2. Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento
del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per
il rilascio, la revisione e la conferma di validita' della
patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione
professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per
la categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella
circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero
dimostrare di essere in possesso della relativa
abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. A minori di anni 21 puo' essere rilasciato
esclusivamente il certificato di abilitazione professionale
KC.
5. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a
rilasciare il certificato di abilitazione professionale,
contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal
centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha
validita' per sei mesi da' diritto a sostenere l'esame una
volta soltanto e non e' prorogabile.".
Art. 15.
Campo di applicazione
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
e' rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attivita' di
autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano.
Art. 16.
Deroghe
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
non e' richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento
dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a
condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita'
principale del conducente.
Art. 17.
Esenzioni
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i
conducenti:
a) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della
categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida
equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le
finalita' di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di
qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze
fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 18.
Qualificazione iniziale
1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del
conducente, devono aver compiuto:
a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in
deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D
e D+E;
2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il
certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui
all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
3. I conducenti gia' titolari della carta di qualificazione del
conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per
effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare
esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla
nuova qualificazione.
Art. 19.
Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione
iniziale
1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a
seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un
esame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I,
sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,
ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base
dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato
di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o
di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente
articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
Nota all'art. 19:
- L'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica, citato nelle premesse, cosi'
recita:
"Art. 10. - Le autoscuole autorizzate si distinguono
in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per
la preparazione di candidati al conseguimento della patente
di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti
speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di
revisione e al conseguimento del certificato di
abilitazione professionale (C.A.P.).".
Art. 20.
Formazione periodica
1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono
tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver
frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le
modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste
nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta
di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze
essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare
riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del
consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di
cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate
con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica
per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un
corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e
viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti
comuni.
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del
conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria
del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente
di guida o della carta di qualificazione del conducente";
b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida",
sono inserite le seguenti: "o della carta di qualificazione del
conducente".
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 126 e 216 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, puo' stabilire termini di validita'
piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e
psichici, determinando altresi' in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validita' della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
aver effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per
il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 5.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso
per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e
130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione
del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
di circolazione, della targa o della patente di guida o
della carta di qualificazione del conducente). - 1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'
stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
ovvero della patente di guidia o della carta di
qualificazione del conducente, il documento e' ritirato,
contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per le
macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della
targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente;
la competenza territoriale di detti uffici e' determinata
con riferimento al luogo della commessa violazione. Il
prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sullapatente al prefetto del luogo
di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai
sensi dell'art. 214.
2. La restituzione del documento puo' essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla
prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art.
203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata.
In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1
la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo
stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa.".
Art. 21.
Luogo di svolgimento della formazione
1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i
conducenti ivi residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i
conducenti di cui al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un
altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
Art. 22.
Codice comunitario
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello
previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida "C",
ovvero "C+E" se posseduta dal conducente, deve essere indicato il
codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la
data di scadenza di validita' della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida "D",
ovvero "D+E" se posseduta dal conducente, deve essere indicato il
codice comunitario armonizzato "95", se il conducente ha conseguito
la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone
e la data di scadenza di validita' della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente
rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e'
subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la
propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del
conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente
di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n.
484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di
qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato
"95" riportato sulla patente di guida.
Nota all'art. 22:
- Per il regolamento (CE) 484/2002 vedi note all'art.
12.
Art. 23.
Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del
conducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato di
abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di
qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla
guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione
del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di
qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il
conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata
dall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche la
carta di qualificazione del conducente o il certificato di
abilitazione professionale di tipo KB.
Note all'art. 23:
- L'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cosi' recita:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle
norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una
tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate
nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
piu' violazioni delle norme di cui ai comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi
in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sansione prevista dall'art. 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa
a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Norma violata| |Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 |Comma 8 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, terzo periodo |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142 |Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143 |Comma 11 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con riferimento al comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145 |Comma 5 |6
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7,|
|8 e 9 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di |
Art. 146 |divieto di sosta e fermata |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147 |Comma 5 |6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148 |Comma 15, con riferimento al comma 2 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 3 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, terzo periodo |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149 |Comma 4 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150 |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6 |8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152 |Comma 3 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153 |Comma 10 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154 |Comma 7 |8
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158 |Comma 2, lettere d), g) e h) |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161 |Commi 1 e 3 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162 |Comma 5 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164 |Comma 8 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165 |Comma 3 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167 |Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: |
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t |1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t |2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t |3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t |4
---------------------------------------------------------------------
|Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: |
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore al 10 per cento |1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore al 20 per cento |2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore al 30 per cento |3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore al 30 per cento |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168 |Comma 7 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9-bis |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169 |Comma 8 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170 |Comma 6 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171 |Comma 2 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172 |Commi 8 e 9 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173 |Comma 3 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174 |Comma 4 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175 |Comma 13 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176 |Comma 19 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) |
|e d) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177 |Comma 5 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178 |Comma 3 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179 |Commi 2 e 2-bis |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186 |Commi 2 e 7 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187 |Commi 7 e 8 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189 |Comma 5, primo periodo |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191 |Comma 1 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 192 |Comma 6 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e l'art. 311, vedi note all'art.
18.
Art. 24.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(previsto dall'articolo 19, comma 2)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli
della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del
Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel
corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione
professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di
sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona
di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti
di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di
funzionamento.
Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,
ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle
situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del conducente, interazione con i passeggeri, specificita' del
trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85
e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e
doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi,
logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il
traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure
preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita'
fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita'
lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare
assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri
dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della
qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del
veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza,
spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto
(trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di
trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di
trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura
controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di
persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse
all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere
(trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di
impresa di autotrasporto di persone.
Sezione 2
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte
le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di
tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al
massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno
speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale
improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il
controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo
stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche
e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della
qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida
individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai
soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE
PERIODICA
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo
su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003.
Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 1)
REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA
DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle
norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della
carta destinate a garantire la loro conformita' alle norme
internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura "carta di qualificazione del conducente"
stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione "Repubblica italiana";
c) la sigla distintiva dell'Italia: "I", stampata in negativo
in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come
segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta
(puo' essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per
scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare
(menzione facoltativa);
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
e) la dicitura "modello delle Comunita' europee" e la
dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue
della Comunita', stampate in blu in modo da costituire lo sfondo
della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor;
chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis;
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;
yrkeskompetensbevis fr frare;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue;
- giallo: Pantone yellow.
La facciata 2 contiene:
a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la
carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della
stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).
Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente
allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica
corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano
sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare
qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi
tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e'
comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli e' possibile
aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli
nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni
del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a
barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia'
figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del
conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio
della stessa.
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE