Capo II
Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri
                              Art. 13.
                              Finalita'
  1.  Il  presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva
n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei  conducenti  di  taluni  veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo
1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

      
                  Nota all'art. 13:
              - L'art.  1  della  legge 18 aprile 2005, n. 62, citata
          nelle premesse cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          "A" e "B".
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/  CE, della direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva    2004/35/CE,    2004/38/CE,   della   direttiva
          2004/39/CE,  della  direttiva  2004/67/CE e della direttiva
          2004/101/CE  sono  corredati della relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma  2,  della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari  che  devono essere
          espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli allegati "A" e
          "B",  ritrasmette  con  le sue osservazioni e con eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.".

      
                              Art. 14.
                     Qualificazione e formazione
  1.  L'attivita'  dei  conducenti  che  effettuano professionalmente
autotrasporto  di  persone  e  di cose su veicoli per la cui guida e'
richiesta  la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata
all'obbligo  di  qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione
periodica  per  il  conseguimento  della  carta di qualificazione del
conducente.
  2.  Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"15.  Parimenti  chiunque  guida  autoveicoli  o  motoveicoli essendo
munito  della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale  o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti,  o  di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non  sia  stato  possibile  provvedere,  nei  dieci giorni successivi
all'esame,  alla  predisposizione  del  certificato di abilitazione o
alla   carta   di   qualificazione,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.".

      
                  Note all'art. 14:
              - L'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,    reca:   "Patente,   certificato   di   abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  115,  comma 1, del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
              "Art.  115  (Requisiti  per  la  guida dei veicoli e la
          conduzione  di  animali).  - 1. Chi guida veicoli o conduce
          animali  deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
          e aver compiuto:
                a) anni  quattordici  per  guidare veicoli a trazione
          animale  o  condurre  animali  da tiro, da soma o da sella,
          ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
                b) anni  quattordici  per guidare ciclomotori purche'
          non trasporti altre persone oltre al conducente;
                c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
          fino  a  125 cc  che non trasportino altre persone oltre al
          conducente;  macchine  agricole  o  loro  complessi che non
          superino  i  limiti  di  sagoma  e  di peso stabiliti per i
          motoveicoli  e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
          cui  guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria A,
          sempreche'   non   trasportino   altre   persone  oltre  al
          conducente;
                d) anni diciotto per guidare:
                  1)    ciclomotori,   motoveicoli;   autovetture   e
          autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di persone e cose;
          autoveicoli  per  uso  speciale,  con  o  senza  rimorchio;
          macchine  agricole  diverse da quelle indicate alla lettera
          c),   ovvero   che   trasportino  altre  persone  oltre  al
          conducente; macchine operatrici;
                  2)  autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
          autotreni,  autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
          cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
                  3)  i  veicoli  di  cui  al  punto  2) la cui massa
          complessiva  a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
          o  dei  semirimorchi,  superi  7,5  t, purche' munito di un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri;
                e) anni  ventuno  per  guidare:  i  veicoli di cui al
          punto  3)  della  lettera  d), quando il conducente non sia
          munito   del  certificato  di  abilitazione  professionale;
          motocarrozzette  ed  autovetture in servizio di piazza o di
          noleggio  con  conducente;  autobus,  autocarri, autotreni,
          autosnodati,  adibiti  al  trasporto  di persone, nonche' i
          mezzi adibiti ai servizi di emergenza.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 311 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  dicembre  1992,  n.  495,
          recante:  "Regolamento  di  esecuzione  e di attuazione del
          nuovo codice della strada":
              "Art.  311  (Art.  116  Cod.  Str.  -  Requisiti per il
          rilascio  del CAP). - 1. Per il rilascio del CAP, a seconda
          del  tipo  richiesto,  e'  necessaria  la titolarita' della
          patente di guida come di seguito indicato:
                KA - patente di categoria A;
                KB - patente di categoria B;
                KC - patente di categoria C;
                KD  - patente di categoria D per la guida di autobus;
          negli altri casi;
                KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze
          altri  veicoli  di  massa complessiva a pieno carico fino a
          3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.
              2.  Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento
          del  possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per
          il  rilascio, la revisione e la conferma di validita' della
          patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
              3.   Per   ottenere   il  certificato  di  abilitazione
          professionale (CAP), occorre:
                a) essere residenti in un comune della Repubblica;
                b) essere in possesso di patente nazionale valida per
          la categoria prevista dal comma 1;
                c) presentare  una  domanda ad un ufficio provinciale
          della Direzione generale della M.C.T.C.;
                d) superare  l'apposito  esame  da  sostenersi  nella
          circoscrizione  territoriale  dello  stesso ufficio, ovvero
          dimostrare   di   essere   in   possesso   della   relativa
          abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
              4.   A   minori  di  anni  21  puo'  essere  rilasciato
          esclusivamente il certificato di abilitazione professionale
          KC.
              5.  L'ufficio  provinciale  della  M.C.T.C.  provvede a
          rilasciare  il  certificato  di abilitazione professionale,
          contrassegnato  da  un  numero  progressivo  assegnato  dal
          centro  elaborazione  dati  della  Direzione generale della
          M.C.T.C.
              6.  La  domanda  di  cui  al  comma  3,  lettera c), ha
          validita'  per sei mesi da' diritto a sostenere l'esame una
          volta soltanto e non e' prorogabile.".

      
                              Art. 15.
                        Campo di applicazione
  1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
e' rilasciata:
    a) ai  conducenti  residenti  in Italia che svolgono attivita' di
autotrasporto di persone o di cose;
    b) ai  conducenti  cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea  o  allo  Spazio  economico  europeo,  che  svolgono  la loro
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita sul territorio italiano.

      
                              Art. 16.
                               Deroghe
  1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14
non e' richiesta ai conducenti:
    a) dei  veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i
45 km/h;
    b) dei  veicoli  ad  uso  delle  forze  armate,  della protezione
civile,  dei  pompieri  e  delle  forze responsabili del mantenimento
dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
    c) dei   veicoli   sottoposti   a  prove  su  strada  a  fini  di
perfezionamento  tecnico,  riparazione  o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
    d) dei  veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
    e) dei  veicoli  utilizzati  per  le lezioni di guida ai fini del
conseguimento   della   patente   di   guida  o  dei  certificati  di
abilitazione professionale;
    f) dei  veicoli  utilizzati  per  il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
    g) dei   veicoli   che   trasportano  materiale  o  attrezzature,
utilizzati  dal  conducente nell'esercizio della propria attivita', a
condizione  che  la  guida  del  veicolo  non costituisca l'attivita'
principale del conducente.

      
                              Art. 17.
                              Esenzioni
  1.   Sono   esentati  dall'obbligo  di  qualificazione  iniziale  i
conducenti:
    a) residenti  in  Italia,  gia' titolari, alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto  legislativo,  del  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KD;
    b) residenti  in  Italia,  gia' titolari, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della
categoria C ovvero C+E;
    c) cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone  o  di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida
equivalente  alle  categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
  2.  I  conducenti  di  cui  al comma 1 richiedono, comunque, per le
finalita'  di  cui  all'articolo  23,  il  rilascio  della  carta  di
qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze
fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.

      
                              Art. 18.
                       Qualificazione iniziale
  1.   I   conducenti,  muniti  della  carta  di  qualificazione  del
conducente, devono aver compiuto:
    a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui  e'  richiesta  la  patente  di guida delle categorie C e C+E, in
deroga  alle  limitazioni  di massa di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
    b) 21   anni,   per  guidare  veicoli  adibiti  al  trasporto  di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D
e D+E;
  2.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  sostituisce  il
certificato  di  abilitazione  professionale  di  tipo KC e KD di cui
all'articolo   311   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
  3.  I  conducenti  gia'  titolari della carta di qualificazione del
conducente   per   effettuare   trasporto  di  merci,  che  intendono
conseguire  anche  la  carta  di  qualificazione  del  conducente per
effettuare  trasporto  di  passeggeri, o viceversa, devono dimostrare
esclusivamente  la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla
nuova qualificazione.

      
                              Art. 19.
Carta  di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione
                              iniziale
  1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  e' rilasciata a
seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un
esame  di  idoneita',  secondo  le  modalita'  di cui all'allegato I,
sezioni 1, 2 e 4.
  2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1,
ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato:
    a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
    b) da  soggetti  autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  -  Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base
dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
  4.  L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri,  sulla  base delle disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2.
  5.   I   conducenti  candidati  al  conseguimento  della  carta  di
qualificazione  del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato
di  idoneita'  professionale  di  cui  alle  vigenti  disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o
di  cose  sono  esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente
articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

      
                  Nota all'art. 19:
              - L'art.  335,  comma  10,  lettera a), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica, citato nelle premesse, cosi'
          recita:
              "Art.  10.  -  Le autoscuole autorizzate si distinguono
          in:
                a) autoscuole  per conducenti di veicoli a motore per
          la preparazione di candidati al conseguimento della patente
          di  guida  delle  categorie  A,  B,  C, D, E, delle patenti
          speciali  delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di
          revisione   e   al   conseguimento   del   certificato   di
          abilitazione professionale (C.A.P.).".

      
                              Art. 20.
                        Formazione periodica
  1.  Tutti  i conducenti titolari della carta di qualificazione sono
tenuti  al  rinnovo  della  medesima,  ogni  cinque  anni,  dopo aver
frequentato  obbligatoriamente  un  corso  di  formazione, secondo le
modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
  2.   La   formazione   periodica   di   cui  al  comma  1  consiste
nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta
di  qualificazione  del  conducente  di  perfezionare  le  conoscenze
essenziali  per  lo  svolgimento delle loro funzioni, con particolare
riguardo  alla  sicurezza  stradale  e  sulla  razionalizzazione  del
consumo di carburante.
  3.  I  corsi  di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di
cui  all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate
con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
  4.  Al  termine  della  formazione  periodica,  il  Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
  5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica
per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un
corso  di  formazione  periodica  per  il  trasporto  di  persone,  e
viceversa,  sono  esentati  dall'obbligo  di  frequenza  delle  parti
comuni.
  6.  Il  comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"7.  Chiunque  guida  con  patente  o  carta  di  qualificazione  del
conducente  la  cui  validita'  sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 143 a euro 573.
Alla  violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro  della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
  7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria
del  ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente
di guida o della carta di qualificazione del conducente";
    b) al  comma  1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida",
sono  inserite  le  seguenti:  "o  della  carta di qualificazione del
conducente".

      
                  Note all'art. 20:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 126 e 216 del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dal presente decreto:
              "Art.  126  (Durata  e  conferma  della validita' della
          patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
          A  e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
          o  confermate  a  chi  ha superato il cinquantesimo anno di
          eta'  sono  valide  per  cinque anni e a chi ha superato il
          settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
              2.  La  patente speciale di guida delle categorie A e B
          rilasciata  a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della
          categoria  C  sono  valide per cinque anni e per tre anni a
          partire  dal  settantesimo  anno  di eta'. La patente della
          categoria D e' valida per cinque anni.
              3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con  propri  decreti,  puo'  stabilire termini di validita'
          piu'  ridotti per determinate categorie di patenti anche in
          relazione  all'uso  cui  sono destinati i veicoli condotti,
          all'eta'  dei  conducenti  o  ai  loro  requisiti  fisici e
          psichici,   determinando   altresi'  in  quali  casi  debba
          addivenirsi alla sostituzione della patente.
              4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
          comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
          di   cui  all'art.  116,  commi  8  e  8-bis,  deve  essere
          effettuato  ogni  cinque anni e comunque in occasione della
          conferma   di  validita'  della  patente  di  guida.  Detto
          accertamento  deve  effettuarsi  con  cadenza  biennale nei
          confronti  di  coloro che abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva  a  pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
          autoarticolati,  adibiti al trasporto di cose, la cui massa
          complessiva  a  pieno  carico  non  sia superiore a 20 t, e
          macchine operatrici.
              4-bis.  Per  i soggetti affetti da diabete trattati con
          insulina  gli  accertamenti  di  cui all'art. 119, comma 4,
          lettera  d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
          piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
              5.   La  validita'  della  patente  e'  confermata  dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri che trasmette per posta al titolare della patente
          di  guida  un  tagliando  di  convalida  da  apporre  sulla
          medesima  patente  di  guida.  A tal fine gli uffici da cui
          dipendono  i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
          tenuti  a  trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri,  nel termine di cinque giorni
          decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
          ogni  certificato  medico dal quale risulti che il titolare
          e'  in  possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
          per  la conferma della validita'. Analogamente procedono le
          commissioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
          competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  nei  casi  di  cui  all'art.  119,  comma 5. Non
          possono  essere  sottoposti alla visita medica i conducenti
          che  non  dimostrano,  previa esibizione delle ricevute, di
          aver  effettuato  i  versamenti  in  conto corrente postale
          degli  importi  dovuti  per  la conferma di validita' della
          patente  di  guida.  Il personale sanitario che effettua la
          visita  e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
          ricevuta  andra'  conservata dal titolare della patente per
          il periodo di validita'.
              5-bis.  Per  i cittadini italiani residenti o dimoranti
          in  un  Paese  non comunitario per un periodo di almeno sei
          mesi,  la  validita'  della patente e' altresi' confermata,
          tranne  per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
          dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
          Paesi  medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
          previo  accertamento  dei  requisiti  psichici  e fisici da
          parte  di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
          italiani,  temporaneamente  sostitutiva  del  tagliando  di
          convalida  di  cui  al comma 5 per il periodo di permanenza
          all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
          il  cittadino  dovra'  confermare  la  patente ai sensi del
          comma 5.
              6.   L'autorita'   sanitaria,   nel   caso   che  dagli
          accertamenti  di  cui  al comma 5 rilevi che siano venute a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente,  comunica  al  competente ufficio del Dipartimento
          per  i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso
          per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 129, comma 2, e
          130.
              7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione
          del  conducente  la  cui  validita' sia scaduta e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          euro  143  a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione
          amministrativa  accessoria del ritiro della patente o della
          carta  di  qualificazione  del conducente, secondo le norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI.".
              "Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
          di  circolazione,  della  targa  o della patente di guida o
          della   carta  di  qualificazione  del  conducente).  -  1.
          Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del  presente codice, e'
          stabilita  la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
          della  carta di circolazione o del certificato di idoneita'
          tecnica  per  le  macchine  agricole  o di autorizzazioni o
          licenze  nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
          ovvero   della   patente   di   guidia  o  della  carta  di
          qualificazione  del  conducente,  il documento e' ritirato,
          contestualmente    all'accertamento    della    violazione,
          dall'organo  accertatore  ed inviato, entro i cinque giorni
          successivi,  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti   terrestri   se   si   tratta   della  carta  di
          circolazione,  del  certificato di idoneita' tecnica per le
          macchine  agricole,  delle  autorizzazioni, licenze o della
          targa,  ovvero  alla prefettura se si tratta della patente;
          la  competenza  territoriale di detti uffici e' determinata
          con  riferimento  al  luogo  della  commessa violazione. Il
          prefetto  competente  da'  notizia  dei  procedimenti e dei
          provvedimenti  adottati  sullapatente al prefetto del luogo
          di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione
          nel   verbale   di   contestazione  della  violazione.  Nel
          regolamento  sono  stabilite le modalita' per consentire il
          viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
          targa,  si  procede  al fermo amministrativo del veicolo ai
          sensi dell'art. 214.
              2.  La  restituzione  del documento puo' essere chiesta
          dall'interessato   soltanto   quando   ha   adempiuto  alla
          prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
          enti  di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
          delle prescrizioni suddette.
              3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
          nella  carta di circolazione o nel certificato di idoneita'
          tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
              4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art.
          203  si  estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
          rigetto  del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata.
          In  caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
          questa  si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
          puo'  chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1
          la restituzione del documento.
              5.  L'opposizione  di  cui all'art. 205 si estende alla
          sanzione accessoria.
              6.  Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
          circolazione  e'  ritirato,  circola  abusivamente  con  lo
          stesso  veicolo  cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
          veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da  da  euro  1.693  a  euro  6.774. Si applica la sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
          di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
          della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
          fermo  amministrativo  e'  di tre mesi, salvo i casi in cui
          tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
          della targa.".

      
                              Art. 21.
                Luogo di svolgimento della formazione
  1.  Possono  seguire  in  Italia  i  corsi di formazione iniziale i
conducenti  ivi  residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato
non  appartenente  all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
dipendenti  di  un'impresa  di  autotrasporto  di  persone  o di cose
stabilita in Italia.
  2.  Possono  seguire  in  Italia  i corsi di formazione periodica i
conducenti  di  cui  al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un
altro  Stato  membro  dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

      
                              Art. 22.
                         Codice comunitario
  1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  dai
competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e' conforme al modello
previsto dall'allegato II.
  2.  In  corrispondenza  della  categoria  di  patente di guida "C",
ovvero  "C+E"  se  posseduta  dal conducente, deve essere indicato il
codice  comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la
carta  di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la
data di scadenza di validita' della carta.
  3.  In  corrispondenza  della  categoria  di  patente di guida "D",
ovvero  "D+E"  se  posseduta  dal conducente, deve essere indicato il
codice  comunitario  armonizzato "95", se il conducente ha conseguito
la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone
e la data di scadenza di validita' della carta.
  4.  L'Italia  riconosce  la  carta di qualificazione del conducente
rilasciata  dagli  altri  Stati  membri  del-l'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
  5.  Il  rilascio  della  carta  di qualificazione del conducente e'
subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
  6.  I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea  o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto  stabilita  in  uno  Stato  membro diverso dall'Italia,
possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la
propria  qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del
conducente con:
    a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente
di guida;
    b) l'attestato  di  conducente  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
  7.  I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea  o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di
autotrasporto  stabilita  in  uno  Stato  membro diverso dall'Italia,
possono   guidare   veicoli   adibiti   al  trasporto  di  passeggeri
comprovando  la  propria  qualificazione,  oltre  che con la carta di
qualificazione  del conducente, con il codice comunitario armonizzato
"95" riportato sulla patente di guida.

      
                  Nota all'art. 22:
              -  Per  il regolamento (CE) 484/2002 vedi note all'art.
          12.

      
                              Art. 23.
            Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
  1.  La  disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,  si  applica  anche  alla  carta di qualificazione del
conducente   di   cui  all'articolo 14,  nonche'  al  certificato  di
abilitazione  professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2.   La  decurtazione  del  punteggio  si  applica  alla  carta  di
qualificazione  del  conducente,  se  gli illeciti sono commessi alla
guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione
del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
  3.  In  caso  di  perdita  totale  del  punteggio  sulla  carta  di
qualificazione  del  conducente,  detto  documento  e' revocato se il
conducente  non  supera  l'esame  di revisione previsto dall'articolo
126-bis  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.  In  caso di revoca della patente di guida determinata
dall'esito  negativo  dell'esame  di  revisione, e' revocata anche la
carta   di   qualificazione   del  conducente  o  il  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KB.

      
                  Note all'art. 23:
              - L'art.  126-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile
          1992, n. 285, cosi' recita:
              "Art.  126-bis  (Patente  a  punti).  - 1. All'atto del
          rilascio  della  patente  viene  attribuito un punteggio di
          venti   punti.   Tale   punteggio,  annotato  nell'anagrafe
          nazionale  degli  abilitati alla guida di cui agli articoli
          225  e  226,  subisce  decurtazioni,  nella misura indicata
          nella  tabella  allegata,  a  seguito  della  comunicazione
          all'anagrafe  di  cui  sopra  della violazione di una delle
          norme  per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della patente ovvero di una
          tra  le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate
          nella   tabella   medesima.   L'indicazione  del  punteggio
          relativo  ad  ogni violazione deve risultare dal verbale di
          contestazione.
              1-bis.  Qualora  vengano  accertate  contemporaneamente
          piu'  violazioni  delle  norme  di  cui  ai comma 1 possono
          essere   decurtati   un   massimo  di  quindici  punti.  Le
          disposizioni  del  presente comma non si applicano nei casi
          in  cui  e'  prevista  la  sospensione  o  la  revoca della
          patente.
              2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
          violazione  che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da'
          notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
          contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
          quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
          dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
          siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
          Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
          conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
          pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
          proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
          dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
          essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
          responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
          identificazione  di  questi,  la  segnalazione  deve essere
          effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
          lo   stesso   non  comunichi,  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede,  i  dati
          personali  e  della patente del conducente al momento della
          commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
          una  persona  giuridica,  il suo legale rappresentante o un
          suo  delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
          stesso  termine,  all'organo  di polizia che procede. Se il
          proprietario  del  veicolo omette di fornirli, si applica a
          suo  carico la sansione prevista dall'art. 180, comma 8. La
          comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
          avviene per via telematica.
              3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli
          interessati  dall'anagrafe  nazionale  degli abilitati alla
          guida.  Ciascun  conducente puo' controllare in tempo reale
          lo  stato  della  propria patente con le modalita' indicate
          dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
              4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
          punteggio  non  sia  esaurito,  la  frequenza  ai  corsi di
          aggiornamento,   organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  da
          soggetti   pubblici   o  privati  a  cio'  autorizzati  dal
          Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  consente  di
          riacquistare  sei  punti.  Per i titolari di certificato di
          abilitazione  professionale  e  unitamente di patente B, C,
          C+E,   D,   D+E,   la   frequenza  di  specifici  corsi  di
          aggiornamento  consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
          l'attestato  di  frequenza  al  corso deve essere trasmesso
          all'ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
          competente     per    territorio,    per    l'aggiornamento
          dell'anagrafe  nazionale  dagli  abilitati  alla guida. Con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          sono     stabiliti    i    criteri    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione,   i   programmi   e  le  modalita'  di
          svolgimento dei corsi di aggiornamento.
              5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
          al  comma  6,  la  mancanza, per il periodo di due anni, di
          violazioni  di  una norma di comportamento da cui derivi la
          decurtazione  del  punteggio,  determina l'attribuzione del
          completo  punteggio  iniziale,  entro  il  limite dei venti
          punti.
              Per  i  titolari  di patente con almeno venti punti, la
          mancanza,  per  il periodo di due anni, della violazione di
          una  norma  di  comportamento da cui derivi la decurtazione
          del  punteggio,  determina  l'attribuzione di un credito di
          due punti, fino a un massimo di dieci punti.
              6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
          patente  deve  sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
          cui  all'art.  128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  competente per territorio, su
          comunicazione  dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
          guida,  dispone  la  revisione  della  patente di guida. Il
          relativo  provvedimento, notificato secondo le procedure di
          cui  all'art.  201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
          titolare  della  patente  non  si  sottoponga  ai  predetti
          accertamenti   entro   trenta  giorni  dalla  notifica  del
          provvedimento  di revisione, la patente di guida e' sospesa
          a  tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri. Il
          provvedimento  di  sospensione  e'  notificato  al titolare
          della  patente  a  cura degli organi di polizia stradale di
          cui   all'art.   12,  che  provvedono  al  ritiro  ed  alla
          conservazione del documento.

           Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Norma violata|                                                 |Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141     |Comma 8                                          |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 9, terzo periodo                           |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142     |Comma 8                                          |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 9                                          |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143     |Comma 11                                         |4
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 12                                         |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 13, con riferimento al comma 5             |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145     |Comma 5                                          |6
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7,|
             |8 e 9                                            |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di    |
Art. 146     |divieto di sosta e fermata                       |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 3                                          |6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147     |Comma 5                                          |6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148     |Comma 15, con riferimento al comma 2             |3
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 15, con riferimento al comma 3             |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 15, con riferimento al comma 8             |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 16, terzo periodo                          |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149     |Comma 4                                          |3
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 5, secondo periodo                         |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 6                                          |8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150     |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5   |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6   |8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152     |Comma 3                                          |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153     |Comma 10                                         |3
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 11                                         |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154     |Comma 7                                          |8
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 8                                          |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158     |Comma 2, lettere d), g) e h)                     |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161     |Commi 1 e 3                                      |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 2                                          |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162     |Comma 5                                          |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164     |Comma 8                                          |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165     |Comma 3                                          |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167     |Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:               |
---------------------------------------------------------------------
             |    a) eccedenza non superiore a 1t              |1
---------------------------------------------------------------------
             |    b) eccedenza non superiore a 2t              |2
---------------------------------------------------------------------
             |    c) eccedenza non superiore a 3t              |3
---------------------------------------------------------------------
             |    d) eccedenza superiore a 3t                  |4
---------------------------------------------------------------------
             |Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:               |
---------------------------------------------------------------------
             |    a) eccedenza non superiore al 10 per cento   |1
---------------------------------------------------------------------
             |    b) eccedenza non superiore al 20 per cento   |2
---------------------------------------------------------------------
             |    c) eccedenza non superiore al 30 per cento   |3
---------------------------------------------------------------------
             |    d) eccedenza superiore al 30 per cento       |4
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 7                                          |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168     |Comma 7                                          |4
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 8                                          |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 9                                          |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 9-bis                                      |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169     |Comma 8                                          |4
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 9                                          |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 10                                         |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170     |Comma 6                                          |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171     |Comma 2                                          |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172     |Commi 8 e 9                                      |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173     |Comma 3                                          |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174     |Comma 4                                          |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 5                                          |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 7                                          |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175     |Comma 13                                         |4
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 16                                         |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176     |Comma 19                                         |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) |
             |e d)                                             |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 21                                         |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177     |Comma 5                                          |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178     |Comma 3                                          |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 4                                          |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179     |Commi 2 e 2-bis                                  |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186     |Commi 2 e 7                                      |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187     |Commi 7 e 8                                      |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189     |Comma 5, primo periodo                           |4
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 5, secondo periodo                         |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 6                                          |10
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 9                                          |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191     |Comma 1                                          |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 2                                          |2
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 3                                          |5
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 4                                          |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 192     |Comma 6                                          |3
---------------------------------------------------------------------
             |Comma 7                                          |10

              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
          raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
          primi tre anni dal rilascio.".
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          16 dicembre  1992, n. 495, e l'art. 311, vedi note all'art.
          18.

      
                              Art. 24.
                      Disposizione finanziaria
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri,  ne' minori entrate a carico del
bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

      
                                                           Allegato I
                                 (previsto dall'articolo 19, comma 2)

      REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
                              Sezione 1
                        ELENCO DELLE MATERIE

  Le  conoscenze  per  l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti  conducenti  devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini  pratiche  necessarie  per  guidare in sicurezza i veicoli
della  relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione  di  cui  all'allegato  I  della  decisione 85/368/CEE del
Consiglio,  del  16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel
corso  dell'istruzione  obbligatoria  completata  da  una  formazione
professionale.
1. Perfezionamento  per una guida razionale sulla base delle norme di
                             sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
  1.1.  Obiettivo:  conoscenza  delle  caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
  Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona
di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti
di trasmissione.
  1.2.  Obiettivo:  conoscenza  delle  caratteristiche tecniche e del
funzionamento  dei  dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo,   minimizzarne   l'usura   e   prevenire   le   anomalie  di
funzionamento.
  Peculiarita'  del  circuito  di  frenatura  oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo  di  freni  e  rallentatori,  uso  combinato di freni e
rallentatore,   ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e
rapporto  del  cambio,  ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
  1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
  Ottimizzazione  del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
  1.4.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare  il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
  Forze  agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico,  conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
  Principali  categorie  di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio  e  di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei   dispositivi   di   stivaggio,   uso   delle   attrezzature   di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
  1.5.  Obiettivo:  capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
  Calibrazione    dei    movimenti   longitudinali   e   trasversali,
ripartizione  della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita'  della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche   (spazi   pubblici,  corsie  riservate),  gestione  delle
situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del  conducente,  interazione  con  i  passeggeri,  specificita'  del
trasporto  di  determinati  gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
  1.6.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare  il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
  Forze  agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un  complesso  di  veicoli,  ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
                  2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
  2.1.  Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
  Durata   massima   della   prestazione  lavorativa  nei  trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85
e  (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
  Conoscenza  del  contesto  sociale  dell'autotrasporto:  diritti  e
doveri  del  conducente  in  materia  di  qualificazione  iniziale  e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
  2.2.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa  al
trasporto di merci.
  Licenze  per  l'esercizio  dell'attivita',  obblighi  previsti  dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che  costituiscono  il  contratto  di  trasporto,  autorizzazioni  al
trasporto   internazionale,   obblighi   previsti  dalla  convenzione
relativa  al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR),   redazione   della   lettera   di   vettura   internazionale,
attraversamento   delle   frontiere,   commissionari   di  trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
  2.3.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa  al
trasporto di persone.
  Trasporto  di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute,   sicurezza  stradale  e  sicurezza  ambientale,  servizi,
                             logistica.
Tutte le patenti di guida.
  3.1.  Obiettivo:  sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
  Tipologia  degli  infortuni  sul  lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche   sugli  incidenti  stradali,  percentuale  di  automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
  3.2.  Obiettivo:  capacita'  di  prevenire  la  criminalita'  ed il
traffico di clandestini.
  Informazioni   generali,  implicazioni  per  i  conducenti,  misure
preventive,   promemoria   verifiche,   normativa   in   materia   di
responsabilita' degli autotrasportatori.
  3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
  Principi  di  ergonomia:  movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
  3.4.   Obiettivo:   consapevolezza  dell'importanza  dell'idoneita'
fisica e mentale.
  Principi   di   un'alimentazione   sana   ed  equilibrata,  effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione;  sintomi,  cause  ed  effetti dell'affaticamento e dello
stress,    ruolo   fondamentale   del   ciclo   di   base   attivita'
lavorativa/riposo.
  3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
  Condotta  in  situazione  di  emergenza:  valutare  la  situazione,
evitare   di   aggravare  l'incidente,  chiamare  soccorsi,  prestare
assistenza  e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione   degli   occupanti   del  mezzo  pesante/dei  passeggeri
dell'autobus,  garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
  Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
  3.6.  Obiettivo:  capacita'  di  comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
  Condotta  del  conducente  e  immagine  aziendale: importanza della
qualita'  della  prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei  ruoli  e  degli  interlocutori  del conducente, manutenzione del
veicolo,  organizzazione  del  lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
  3.7.     Obiettivo:     conoscenza     del    contesto    economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
  L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza,
spedizionieri),    diverse   attivita'   connesse   all'autotrasporto
(trasporti  per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di
trasporto),   organizzazione   dei  principali  tipi  di  impresa  di
trasporti  o  di  attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati  (trasporti  su  strada con autocisterna, a temperatura
controllata,   ecc.),   evoluzioni   del   settore  (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
  3.8.     Obiettivo:     conoscenza     del    contesto    economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
  L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di
persone  (ferrovia,  autovetture private), diverse attivita' connesse
all'autotrasporto   di   persone,   attraversamento  delle  frontiere
(trasporto  internazionale),  organizzazione  dei  principali tipi di
impresa di autotrasporto di persone.
                              Sezione 2
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
  La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte
le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di
tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
  L'aspirante  conducente  deve  effettuare almeno venti ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
  Durante  la  guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un  istruttore  abilitato.  Ogni  conducente  puo'  effettuare al
massimo  8  ore  delle  20  ore  di  guida  individuale su un terreno
speciale,  per  valutare  il  perfezionamento  a  una guida razionale
improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il
controllo  del  veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo
stradale  e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche
e dell'ora del giorno o della notte.
  Per  i  conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della
qualificazione  iniziale  e'  di  70  ore,  di  cui  5  ore  di guida
individuale.
  A  formazione  conclusa,  il  conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
                              Sezione 3
                   OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
  Corsi  obbligatori  di  formazione  periodica  sono organizzati dai
soggetti  autorizzati.  La  durata  di  tali  corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
                              Sezione 4
AUTORIZZAZIONE  DELLA  QUALIFICAZIONE  INIZIALE  E  DELLA  FORMAZIONE
                              PERIODICA
  1.  I  corsi  per  la  qualificazione  iniziale  e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
    a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera
a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e
di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
    b) da  soggetti  autorizzati  dal  Dipartimento  per  i trasporti
terrestri  sulla  base  dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo
su   richiesta   scritta  sulla  base  dei  criteri  individuati  con
provvedimento  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra'  conto  di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del
15 luglio 2003.

      
                                                          Allegato II
                                 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

   REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA
                  DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

    1.  Le  caratteristiche  fisiche  della  carta sono conformi alle
norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
    I  metodi  per  la  verifica  delle caratteristiche fisiche della
carta   destinate   a   garantire  la  loro  conformita'  alle  norme
internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
    2. La carta si compone di due facciate:
      La facciata 1 contiene:
        a) la  dicitura  "carta  di  qualificazione  del  conducente"
stampata in caratteri di grandi dimensioni;
        b) la menzione "Repubblica italiana";
        c) la sigla distintiva dell'Italia: "I", stampata in negativo
in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
        d) le  informazioni  specifiche  della  carta,  numerate come
segue:
          1. cognome del titolare;
          2. nome del titolare;
          3. data e luogo di nascita del titolare;
          4.a) data di rilascio;
            b) data di scadenza;
            c) designazione  dell'autorita'  che  rilascia  la  carta
(puo' essere stampata sulla facciata 2);
            d) numero  diverso  da  quello della patente di guida per
scopi amministrativi (menzione facoltativa);
          5. a) numero della patente;
            b) numero di serie;
          6. fotografia del titolare;
          7. firma del titolare;
          8.  luogo  di  residenza  o  indirizzo postale del titolare
(menzione facoltativa);
          9.  categorie  o  sottocategorie  di veicoli per i quali il
conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
        e) la   dicitura  "modello  delle  Comunita'  europee"  e  la
dicitura  "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue
della  Comunita',  stampate  in  blu  in modo da costituire lo sfondo
della carta:
          tarjeta de cualificacion del conductor;
          chaufføruddannelsesbevis;
          Fahrerqualifizierungsnachweis;
          driver qualification card;
          carte de qualification de conducteur;
          carta cailiochta tiomana;
          carta di qualificazione del conducente;
          kwalificatiekaart bestuurder;
          carta de qualificação do motorista;
          kuljettajan ammattipätevyyskortti;
          yrkeskompetensbevis fr frare;
        f) colori di riferimento:
          - blu: Pantone Reflex blue;
          - giallo: Pantone yellow.
      La facciata 2 contiene:
        a) le  categorie  o sottocategorie di veicoli per le quali il
conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
          10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
          11. uno  spazio riservato allo Stato membro che rilascia la
carta  per  eventuali  indicazioni indispensabili alla gestione della
stessa  o  relative  alla  sicurezza stradale (menzione facoltativa).
Qualora  la  menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente
allegato,   dovra'   essere   preceduta   dal  numero  della  rubrica
corrispondente;
        b) una  spiegazione  delle  rubriche  numerate che si trovano
sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
    3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
    I  diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare
qualsiasi  falsificazione  o  manipolazione  e  a  rilevare qualsiasi
tentativo  in  tal  senso.  Il  livello  di  sicurezza della carta e'
comparabile a quello della patente di guida.
    4. Disposizioni particolari.
    Previa   consultazione   della   commissione,  gli  e'  possibile
aggiungere  colori  o  marcature  come  il  codice  a  barre, simboli
nazionali  e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni
del presente allegato.
    Nel  quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a
barre  non  puo'  contenere  informazioni  diverse da quelle che gia'
figurano   in  modo  leggibile  sulla  carta  di  qualificazione  del
conducente,  o  che  sono indispensabili per la procedura di rilascio
della stessa.

              CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE